- Docente: Carmela Tancredi
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- Docente: Carmela Tancredi
1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nel contratto di apprendistato alla parte lavorativa è associata la parte formativa che dev’essere necessariamente erogata all’apprendista nei quantitativi previsti per tutta la durata del contratto.
Le aziende che non rispettano l'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione esterni per i propri apprendisti (o non la realizzino se scelta al proprio interno) non possono godere delle agevolazioni contributive previste per il contratto di apprendistato.
Le aziende devono conservare la documentazione relativa all'attività formativa svolta dagli apprendisti per cinque anni.
Ciascuna tipologia di contratto prevede un percorso formativo specifico:
La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione :
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media);
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
2. Organizzazione e qualità aziendale;
3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;.
4. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
5. Competenze di base e trasversali;
6. Competenza digitale;
7. Competenze sociali e civiche;
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
9. Elementi di base della professione/mestiere.
Il corso preposti è disciplinato dall'art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09, (modificato dalla Legge 215/2021) e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
L'Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il "Preposto" come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
La Formazione Generale è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori, in aggiunta al quale deve essere effettuata la Formazione Specifica , in relazione ai rischi riferiti alle mansioni caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (rischio basso, medio, alto).
Il Sistema di certificazione della parità di genere, introdotto dal PNRR, ha l’obiettivo di promuovere una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro attraverso la trasparenza dei processi lavorativi nelle imprese, la riduzione del “gender pay gap” (il “divario retributivo di genere” indica la differenza tra il salario annuale medio percepito dalle donne e quello percepito dagli uomini), maggiori opportunità di crescita in azienda e tutela della maternità.
- Docente: Alessio Ferrara
- Docente: Carmela Tancredi
Il corso di Formazione RLS -rappresentante Lavoratori sicurezza - offre una panoramica normativo-giuridica sui principi costituzionali per arrivare ad un'approfondita conoscenza della prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro. I corsi vengono organizzati secondo l'articolo 37 del D.Lgs 81/08. Lo scopo del corso è fornire la formazione necessaria per i rappresentanti dei lavoratori che si troveranno a collaborare alla prevenzione e protezione ed altre tematiche connesse obbligatorie per legge.
Corso destinato ai datori di lavoro di aziende dei settori ATECO appartenenti alla classe di rischio medio ( allegato 2 dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ) che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 81/08.
Il corso ha l'obbiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione (SPP) in azienda.
Corso di aggiornamento per addetti antincendio
- Docente: Alessio Ferrara
Corso per l'uso in sicurezza di motoseghe e decespugliatori
- Docente: Francesco Ferrara
L'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di Lavoro fornisca a ciascun lavoratore un'adeguata e sufficiente formazione in materia si salute e sicurezza sul lavoro.
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi.
- Docente: Carmela Tancredi
Formazione
specifica sui principali Core Tools della norma IATF16949 per il corretto funzionamento del processo
produttivo
- Docente: Francesco Ferrara
- Docente: Carmela Tancredi